Accesso civico
A causa del permanere della situazione di liquidazione in cui versa attulamente la società , non essendo ancora concluso il processo di privatizzazione della società da cui deriverà il rilancio delle attività, al momento non è possibile procedere alla compilazione totale di tutte le voci previste nel Decreto 33/2013.
Che cos'è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio interessato per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web della Società il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta regolarmente pubblicato, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non risponda, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web quanto richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.