Strutture sanitarie private accreditate

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale
 
  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
 

Consulta interamente il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33